NASCITA

Si tratta di una prestazione assistenziale che va a sostituire il congedo di maternità quando le beneficiarie non hanno una copertura previdenziale obbligatoria. Si distingue dall’assegno di maternità dello Stato che viene concesso dall’INPS e spetta invece per lavori atipici e discontinui.

L’assegno di maternità per l’anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 383,46 euro mensili e il tetto dell’ISEE, oltre cui non spetta, è fissato a 19.185.13 euro. Per il 2024 l’assegno ammonta a 404,17 euro per cinque mensilità (complessivi 2.020,85 euro) e il tetto dell’ISEE, oltre cui non spetta, è fissato a 20.221,13 euro.

Tale assegno è previsto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

La madre può presentare la domanda entro sei mesi dalla nascita presso gli Sportelli Sociali dei Comuni dell’Unione. Per info e per fissare un appuntamento contattare gli SPORTELLI SOCIALI

Vedi pagina per maggiori info del sito Informafamiglie

Vedi pagina del sito INPS

 

🟩 ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO

E’ un sostegno economico che la madre o il padre possono richiedere per la nascita di un bambino, per affido o adozione di un minore di età non superiore ai 6 anni o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali. È destinato ai lavoratori atipici e discontinui che non hanno a disposizione abbastanza contributi per fruire dell’assegno di maternità ordinario (es. maternità obbligatoria dipendenti, maternità autonomi o iscritti alla gestione Separata). Il valore dell’Assegno di Maternità dello Stato è pagato in un’unica soluzione e per le nascite avvenute nel 2024, (compresi affidamenti preadottivi e adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2024) è pari a 2.488.14 euro complessive.

La domanda si presenta all’INPS entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione, affidamento oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale. 

Vedi pagina del sito INPS

 

🟩 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2024

E’ un sostegno economico riconosciuto per ogni figlio minorenne a carico dal 7° mese di gravidanza e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’assegno è erogato dall’Inps alle famiglie che ne fanno domanda.

Nel 2024 l’assegno unico e universale può variare da 199.4 euro a 57.02 euro al mese per ogni figlio minorenne e dai 18 ai 21 anni il contributo può variare da 96.9 euro a 28.5 euro. L’importo varia in base all’ISEE e all’età dei figli, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età.

Nel 2024, per chi ha già fatto domanda nel 2023, non è necessario presentare una nuova domanda, ma l’erogazione continua normalmente. Naturalmente, in tutti i casi di variazioni rispetto all’anno 2023, i richiedenti devono comunicare tali variazioni (esempio: nascita di figli, variazione della condizione di disabilità, separazioni familiari, cambio IBAN, figli divenuti maggiorenni), integrando lal domanda già inoltrata sul portale INPS.

REQUISITI di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure ancora titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residente e domiciliato in Italia;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

ASSEGNO UNICO FIGLI MAGGIORENNI

L’AU per il figlio maggiorenne a carico viene riconosciuto fino al compimento dei 21 anni, nei casi in cui il figlio si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale;
  • frequenti un corso di laurea, infatti spesso di parla di “assegno unico universitari”;
  • frequenti o sia iscritto a:
    licei, istituti tecnici, istituti professionali di durata quinquennale per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
    percorsi di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
    percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF ;
    Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
    corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA

Un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale può fare domanda direttamente all’Inps o agli istituti di patronato.
Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso della certificazione Isee. Se viene presentata una domanda senza allegare una certificazione Isee, l’Inps erogherà esclusivamente l’importo minimo previsto dalla legge, indipendentemente dal reddito. La presentazione della certificazione Isee garantisce che la famiglia riceva l’importo più adeguato possibile.
Per i nuovi nati, la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita. Il beneficio può essere chiesto anche prima della nascita di un figlio, a decorrere dal 7° mese di gravidanza.
I figli maggiorenni hanno diritto a ricevere direttamente l’assegno, se rispettano alcune specifiche condizioni, possono chiedere la corresponsione diretta dell’assegno.

🟩 CARTA ACQUISTI PER MINORI DI TRE ANNI  2024

Disponibile anche nel 2024, è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico, genitori di bambini di età non superiore ai tre anni; italiani e ai cittadini di un paese UE e/o loro familiari non aventi cittadinanza in uno stato membro, ma titolari di diritto di soggiorno, nonchè a stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sulla carta vengono accreditati automaticamente ogni due mesi, 80 euro che possono essere utilizzati per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali, accedendo direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

Possono presentare domanda le famiglie con un ISEE  inferiore a 8.052,75 euro per l’anno 2024;

La domanda va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all’INPS, il quale invierà la carta inizialmente priva di fondi. Il modulo si trova anche sui siti di INPS e POSTE ITALIANE. La Carta ha la durata di un anno ed è rinnovabile: è necessario presentare una nuova DSU valida per l’anno 2024.

Oltre al modulo specifico devi presentare la seguente documentazione:

  • originale e una fotocopia del tuo documento di identità;
  • attestazione ISEE valida, anche in fotocopia, oppure attestazione provvisoria rilasciata dal CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

Vedi pagina del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze